17 Novembre 2009
AUTOCONSUMO: PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

La Legge Comunitaria 2008 ha introdotto, in ossequio ai principi comunitari, nuovi criteri per la determinazione del “valore normale” con riferimento a particolari operazioni, tra cui l’autoconsumo di beni. Ai fini IVA la base imponibile è, infatti, ora individuata in una sorta di costo d’acquisto attualizzato al momento dell’autoconsumo. Ciò come si riflette in materia di imposte dirette? Nell’ambito del TUIR è ancora vigente il criterio del valore normale quale “prezzo o corrispettivo mediamente praticato …”. Di conseguenza in sede di un’operazione di autoconsumo devono essere individuati due valori, il primo ai fini IVA e il secondo ai fini delle imposte dirette. Ai produttori agricoli avendo una tassazione catastale interessa ovviamente il solo aspetto IVA. È opportuno che l’Agenzia delle Entrate fornisca il proprio orientamento in merito all’applicazione della nuova disposizione, ponendosi in “un’ottica di semplificazione”. Come noto la Legge Comunitaria 2008 ha riformulato l’art. 13, DPR n. 633/72, ed in particolare il comma 2, lett. c), stabilendo nuove regole per la determinazione della base imponibile ai fini IVA per talune operazioni, tra cui l’autoconsumo di beni. In base alla citata nuova disposizione, a decorrere dal 27.9.2009, la base imponibile IVA in presenza di autoconsumo, non è più individuata con riferimento al valore normale, bensì con riferimento al prezzo di acquisto o, in mancanza, al prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano le operazioni. L’applicazione della nuova disposizione dovrebbe comportare che la base imponibile IVA di un bene autoconsumato non sia individuata nel costo sostenuto in occasione dell’acquisto del bene, bensì in una sorta di costo “attualizzato” ossia nel costo del bene al momento dell’autoconsumo. Ciò si traduce nel fatto che l’IVA dovuta per le operazioni in esame dovrebbe essere inferiore a quella determinata sul “maggiore” valore normale assunto dalla precedente disposizione. Nell’ambito del commercio al minuto è frequente il ricorso all’autoconsumo da parte del titolare dell’impresa. Questo vale anche per il produttore agricolo che consuma i propri prodotti. Ciò richiede l’annotazione sul registro dei corrispettivi, in un’apposita colonna, dell’importo (IVA compresa) riferibile ai beni autoconsumati. Come sopra accennato, a decorrere dal 27.9.2009, l’IVA è calcolata su una sorta di costo d’acquisto “attualizzato” al momento dell’operazione. Ciò richiede di disporre del prezzo d’acquisto dei beni oggetto dell’autoconsumo. Tali nuove regole sono state introdotte solo ai fini IVA. Quale trattamento va riservato ai fini delle imposte sui redditi? Nell’ambito delle disposizioni che disciplinano il reddito d’impresa si deve fare riferimento ancora a quanto previsto dall’art. 57, TUIR in base al quale costituisce ricavo anche “il valore normale dei beni … destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore.” In particolare ai sensi dell’art. 9, comma 3, TUIR: “Per valore normale … si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso … ”. Ai fini reddituali l’autoconsumo è pertanto ancora collegato con il valore normale del bene individuato quale “prezzo di vendita”. Quanto sopra richiede che in sede di autoconsumo siano considerati 2 valori: il primo per l’assolvimento dell’IVA, il secondo per l’individuazione del ricavo. Così, ad esempio, per l’autoconsumo di un determinato bene merce l’IVA dovrà essere calcolata con riferimento ad un valore pari a 100 (IVA compresa) mentre il ricavo con riferimento ad un valore pari a 250 (al quale dovrà essere sottratta l’IVA a debito determinata sul costo d’acquisto attualizzato). Come si può agevolmente desumere si è generato un “doppio binario” per la rilevanza fiscale delle operazioni in esame. Ciò senz’altro non agevola il commerciante nell’adempimento degli obblighi previsti per tali operazioni che in alcuni settori merceologici hanno una frequenza anche quotidiana.
Le questioni sopra evidenziate hanno rilevanza anche per le operazioni di autoconsumo riguardanti beni strumentali, con le seguenti particolarità. Innanzitutto come va individuata la base imponibile IVA ancorata al prezzo d’acquisto? Può avere rilevanza il fatto che il bene sia in corso di ammortamento ovvero sia completamente ammortizzato? Si ritiene che anche nel caso prospettato sia necessario considerare il costo d’acquisto del bene e procedere all’attualizzazione dello stesso al momento dell’autoconsumo. Ai fini delle imposte dirette per la determinazione della plus/minusvalenza prevista dall’art. 58, comma 3, TUIR si dovrà tener conto del valore normale del bene ex art. 9, TUIR al momento dell’autoconsumo. Anche per i beni strumentali si assiste al “doppio binario” tra i valori rilevanti ai fini IVA e i valori rilevanti ai fini reddituali. Si pensi, ad esempio, all’autoconsumo di un’autovettura da parte di un agente di commercio. Per l’assolvimento dell’IVA è necessario individuare il valore attuale del costo d’acquisto, ai fini reddituali la plus/minusvalenza sarà determinata sulla base della quotazione del veicolo al momento dell’autoconsumo. È auspicabile che l’Agenzia delle Entrate fornisca, a breve, i chiarimenti relativamente alla nuova disposizione. Al fine di semplificare gli adempimenti sarebbe “opportuno” che in via interpretativa si consentisse di individuare un unico valore rilevante sia per l’IVA che per le II.DD..