21 Gennaio 2009
avviso ufficio fiscale

 
L’art. 13, Tariffa parte I, DPR n. 642/72 stabilisce l’assoggettamento all’imposta di bollo per le “fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi…”. A decorrere dall’1.6.2005 per effetto del DM 24.5.2005 l’imposta di bollo da applicare alle fatture (sia in forma cartacea che in forma elettronica), di importo superiore a € 77,47, è pari a € 1,81. La stessa va assolta mediante apposizione sul documento del contrassegno autoadesivo rilasciato, con modalità telematiche, da parte degli intermediari convenzionati con l'Agenzia delle Entrate (tabaccai). Con riferimento alle fatture elettroniche l’imposta di bollo va assolta “in modo virtuale” mediante versamento con il mod. F23, utilizzando il codice tributo “458T”. In base all’art. 6 della Tabella allegata al DPR n. 642/72 sono esenti dall’imposta di bollo le fatture, note, conti, ecc. riguardanti corrispettivi di operazioni assoggettate a IVA. Con tale disposizione si realizza il c.d. principio dell’alternatività tra l’imposta di bollo e l’IVA. Come evidenziato nella CM 2.1.84, n. 1, l’esenzione concerne non solo le fatture, ma anche “le ricevute, le quietanze, le note, i conti, gli estratti di conto, nonché le lettere di addebitamento e di accreditamento e gli atti similari quali le lettere sollecitatorie di pagamento, gli avvisi di emissione di tratte, le lettere accompagnatorie di assegni relativi a fatture non allegate e recanti l’importo delle fatture stesse, nonché le note di variazione degli importi addebitati o accreditati”, a condizione che: 1)  tali documenti riguardino il pagamento di importi relativi a cessioni di beni o prestazioni di servizi assoggettate ad IVA; 2) sugli stessi sia indicata l’IVA concernente le operazioni a cui i documenti si riferiscono ovvero sia indicato, con un’apposita annotazione, che si tratta di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA. Per operazioni assoggettate ad IVA si intendono le operazioni per le quali è “effettivamente dovuto il tributo”. Considerato il principio di alternatività tra l’IVA e l’imposta di bollo, quest’ultima va applicata alle fatture, ricevute, note, ecc. concernenti operazioni che non scontano l’IVA, in quanto: a)  esenti ex art. 10, DPR n. 633/72; b) non imponibili (salvo le specifiche ipotesi di esenzione); c) escluse dalla base imponibile IVA ex art. 15, DPR n. 633/72 (ad esempio, riaddebito di spese sostenute in nome e per conto della controparte). Analogamente, sono soggette ad imposta di bollo le note di accredito e di addebito senza indicazione dell’IVA.
Se una fattura riporta sia importi assoggettati ad IVA sia importi non assoggettati, l’imposta di bollo si applica se questi ultimi risultano di ammontare superiore a € 77,47 (RM 3.7.2001, n. 98/E). Secondo quanto affermato nella CM 1.8.73, n. 415755, le copie conformi delle fatture, rilasciate ad esempio a causa dello smarrimento dell’originale da parte del cliente, seguono il medesimo trattamento ai fini dell’imposta di bollo previsto per la fattura originale. Ad esempio, la copia conforme di una fattura esente IVA è assoggettata ad imposta di bollo. L’art. 15 della Tabella allegata al DPR n. 642/72 dispone l’esenzione dall’imposta di bollo per le fatture emesse in relazione alle esportazioni di beni. L’esenzione dall’imposta di bollo riguarda le esportazioni di cui all’art. 8, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 633/72. In base a quanto stabilito dall’art. 66, comma 5, DL n. 331/93 l’esenzione prevista per le fatture e gli altri documenti relativi ad importazioni/esportazioni è applicabile anche alle fatture ed agli altri documenti relativi alle operazioni intracomunitarie. Va tenuto altresì presente che, come affermato nella citata CM n. 415755, le fatture relative ad operazioni assimilate alle esportazioni (artt. 8-bis, 9, 72, DPR n. 633/72 ecc.) non possono usufruire dell’esenzione dall’imposta di bollo di cui al citato art. 15, in quanto l’assimilazione ai fini IVA ha carattere autonomo e non può essere considerata di valenza generale, mentre l’esenzione dall’imposta di bollo attiene le fatture emesse in relazione alle esportazioni di beni e “non può avere efficacia per quei documenti emessi per operazioni economiche assimilate alle esportazioni ai soli effetti dell’applicazione dell’IVA”. Per quanto attiene le fatture: 1) emesse ai sensi dell’art. 8-bis, DPR n. 633/72 nei confronti degli armatori, come evidenziato nella citata CM n. 415755, beneficiano dell’esenzione dall’imposta di bollo se riguardanti beni destinati a dotazione o provvista di bordo; 2) emesse ai sensi dell’art. 9, DPR n. 633/72 (servizi internazionali), come affermato nella RM 6.6.78, n. 290586, sono esenti dall’imposta di bollo qualora riferite a prestazioni di trasporto dirette esclusivamente alla realizzazione di un’esportazione di beni, con esclusione, quindi, dei servizi relativi ai beni in transito doganale, ai trasporti di persone, ecc. Per quanto attiene le note di variazione emesse ai sensi dell’art. 26, DPR n. 633/72, è necessario distinguere le seguenti ipotesi: a)  qualora venga indicata l’IVA ovvero venga specificato che il documento cui si riferiscono è stato assoggettato ad IVA, le stesse sono esenti dall’imposta di bollo; b)  sono soggette all’imposta di bollo nei casi diversi da quelli sopra menzionati (sempreché di importo superiore a € 77,47). Con l’approssimarsi delle feste natalizie porgo a tutti i miei migliori auguri per un sereno natale.