21 Gennaio 2009
AVVISO UFFICIO FISCALE

 
Il 27 ottobre 2008 è stata emanata  la Circolare INPS n. 94 che da piena attuazione alle disposizioni di Legge circa il LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO per le attività agricole stagionali.  Con la sua applicazione trovano finalmente soddisfazione le pressanti azioni Confederali finalizzate a dare piena attuazione alle disposizioni modificative del D.L. 276/2003 sul lavoro occasionale.
Nel merito delle disposizioni impartite dall’istituto  alle proprie sedi, viene confermato che per il solo  settore agricolo, con decorrenza 27 ottobre 2008,  il sistema dei buoni di lavoro (voucher) è da ritenersi pienamente operativo con riferimento a:
- tutte le attività agricole stagionali svolte da- Pensionati e da Studenti con meno di 25 anni di età (non compiuti all’atto dell’inizio della prestazione) iscritti ad un regolare ciclo di studi presso l’Università o un Istituto Scolastico di ogni ordine  e grado
- le attività agricole – anche non stagionali - svolte a favore di Produttori Agricoli con un volume di affari annuo non superiore a 7.000
 
Da ricordare che il Pensionato o lo Studente non potrà ricevere compensi annuali superiori a 5.000 € da parte di ciascun singolo Committente (azienda agricola) mentre è  decaduto il limite di 10.000 di spesa massima per l’azienda utilizzatrice.
 
Per quanto attiene alle  attività di carattere  stagionale, per le quali tutte le aziende avranno la facoltà di avvalersi dei voucher lavoro, a titolo di esempio sono da considerarsi tali:
1 - tutte le attività di raccolta dei prodotti agricoli
2 - le prestazioni rese nell’ambito dell’attività connessa di agriturismo
3 - le operazioni di potatura in genere
 
Restano invariate le due modalità, telematica e cartacea, inoltre  per agevolare la gestione cartacea è stata accolta la richiesta della Coldiretti di istituire un voucher da 50,00 E che nella circolare viene definito come buono multiplo da 50,00 E, oltre che dal consueto da 10 Euro.