12 Febbraio 2009
FINANZIARIA 2009:

Di seguito si esaminano le principali novità fiscali della Finanziaria 2009, dopo la definitiva approvazione da parte del Parlamento, pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30.12.2008, n. 303. Si illustrano di seguito le principali novità fiscali contenute nella Finanziaria 2009, che sostanzialmente conferma le disposizioni previste dall’originario disegno di legge presentato dal Governo nel mese di ottobre. Va evidenziato che, rispetto al passato, la Legge Finanziaria ha un contenuto “ridotto”, in quanto si inserisce nella programmazione del triennio 2009 – 2011 per il quale una consistente parte delle disposizioni fiscali sono contenute nel DL n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008, nonché nel DL n. 185/2008, in corso di conversione. Le principali novità fiscali contenute nella Finanziaria 2009 si sostanziano infatti in una serie di proroghe di disposizioni già previste. A) Disposizioni a favore dell’agricoltura. Modificando l’art. 45, comma 1, D.Lgs. n. 446/97, l’aliquota IRAP per i soggetti che operano nel settore agricolo è fissata “a regime” nella misura dell’1,9%, a decorrere dal periodo d’imposta in corso all’1.1.2008. Tale disposizione non consiste nella consueta proroga annuale dell’aliquota ridotta ma fissa l’aliquota dell’1,9% oltre che per il 2008 anche per i periodi d’imposta successivi. In tema di piccola proprietà contadina, il comma 8 dell’art. 2 proroga al 31.12.2009 la disposizione che prevede il regime agevolato (imposta di registro e ipotecaria in misura fissa pari ad € 168 e imposta catastale dell’1%) per gli acquisti di terreni agricoli e loro pertinenze effettuati da parte dei coltivatori diretti, volti a favorire la "formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina". B) Detrazioni Irpef al 19%. Anche per il 2009 è riconosciuta a favore dei docenti in scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo, con incarico annuale, la detrazione IRPEF del 19% delle spese documentate ed effettivamente rimaste a carico, per un importo massimo di € 500, per l’autoaggiornamento e la formazione. La detrazione IRPEF del 19% riconosciuta per le spese sostenute dai genitori relativamente alle rette per la frequenza dell’asilo nido da parte dei figli viene riconosciuta a regime e quindi sia per le spese sostenute nel 2008 che per quelle sostenute negli anni successivi. Si rammenta che, essendo la spesa massima riconosciuta pari ad € 632 annui per figlio, la detrazione massima usufruibile è pari a € 120 (632 x 19%). Anche per le spese sostenute nel 2009 per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico (locale, regionale o interregionale) è riconosciuta la detrazione IRPEF del 19%. Si rammenta che la detrazione spetta con riferimento ad un importo massimo di spesa pari ad € 250, a condizione che la stessa non sia deducibile nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e anche se l’acquisto è effettuato a favore dei familiari a carico. C) Interventi di recupero del patrimonio edilizio. È prorogata, con riferimento alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute dall’1.1.2008 al 31.12.2011, fermo restando il limite massimo di spesa pari ad € 48.000 per immobile oggetto dell’intervento, la necessità di indicare separatamente in fattura il costo della manodopera ed i restanti requisiti previsti dalla normativa vigente in materia. É prorogata anche la possibilità di usufruire della detrazione IRPEF del 36% da parte degli acquirenti o assegnatari di un’unità immobiliare facente parte di un edificio complessivamente sottoposto a restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia da parte di un’impresa di costruzione o ristrutturazione e da una cooperativa edilizia. L’agevolazione riguarda gli interventi eseguiti dai predetti soggetti nel periodo compreso tra l’1.1.2008 ed il 31.12.2011, a condizione che l’immobile sia ceduto/assegnato entro il 30.6.2012. Si rammenta che la Finanziaria 2008 limitava le sopra citate disposizioni alle spese sostenute fino al 2010 ed agli interventi eseguiti fino al 2010 a condizione che la cessione/assegnazione dell’immobile si verificasse entro il 30.6.2011. Si segnala infine che la proroga prevista dal comma in esame comporta anche l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% relativamente alle spese fatturate dall’1.1.2008 al 31.12.2011 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio su fabbricati a prevalente destinazione abitativa.